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Appalti Pubblici |
Tra la clientela del Centro Servizi vi sono delle imprese disponibili ad associarsi od a costituire consorzi con altre imprese interessate a partecipare a pubbliche gare d'appalto.
Infatti l'art. 20 della L. n. 584/1977 ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie di associazione temporanea di imprese in recepimento della direttiva Cee n. 305 del 1971. La disciplina è stata completata con l'art. 22 e seguenti del D.Lgs n. 406/1991 e dall'art. 13 della L. n. 109/1994, modificata con la L. n. 415/1998 e la L. n. 166/2002. L'istituto è rappresentato da una società di fatto con struttura unitaria nei soli rapporti inerenti a contratti d'appalto e nei confronti dell'ente pubblico appaltante, dei fornitori e dei subappaltatori. La fattispecie è caratterizzata dalla temporaneità, dall'occasionalità e dalla limitatezza delle operazioni senza che ciò porti a concretizzare un'autonoma entità di azioni giuridiche relative ai lavori oggetto dei contratti d'appalto.
Contratto d'appalto: oltre ai lavori di categoria prevalente, ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 554/1999, sono previsti anche lavori scorporabili; l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare la relativa categoria e classifica nel bando. Se quest'ultimo indica espressamente i lavori scorporabili, sono previsti tre differenti associazioni temporanee d'imprese, cioè di tipo:
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Misto |
Cioè orizzontale per i lavori prevalenti e verticale per quelli scorporabili: due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta la capogruppo, associano una o più imprese eterogenee per eseguire i lavori separabili. |
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Orizzontale |
Le imprese sono competenti per le stesse categorie di opere richieste dal bando e possono riunirsi pur se singolarmente non sono in possesso dei requisiti previsti, per cui il riparto del lavoro ha solo connotati quantitativi. |
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Verticale |
. . .Un'impresa assume i lavori di categoria prevalente mentre altre quelli separabili. . . |
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